Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici domicilia in Roma, alla via  dei  Portoghesi  n.  12,  nei
confronti  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
Presidente della giunta provinciale pro tempore, per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma
di Bolzano 20 dicembre 2016, n. 25, pubblicata nel supplemento  n.  2
del  Bollettino  Ufficiale  20  dicembre   2016,   n.   51,   recante
«Ordinamento contabile e finanziario dei  comuni  e  delle  comunita'
comprensoriali della Provincia di Bolzano», quanto agli articoli 7  e
32, per violazione degli articoli 11, 81, quarto e sesto  comma,  97,
primo comma, 117, primo comma, secondo comma,  lettera  e),  e  terzo
comma, della Costituzione e degli articoli 8, 9 e 79, terzo  comma  e
quarto-octies,   dello    statuto    speciale    del    Trentino-Alto
Adige/Sudtirol. 
    Il decreto legislativo n. 118 del 23  giugno  2011  (nonche'  gli
atti  ad  esso  presupposti   e   le   successive   modificazioni   e
integrazioni), reca disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42. 
    In  applicazione  dell'art.  117,  comma  2,  lettera  e),  della
Costituzione, che sancisce la potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, le regioni e
le province autonome sono tenute a rispettare i principi del suddetto
decreto, potendone stabilire, ai sensi dell'art. 79, solo  decorrenza
e modalita' integrative di applicazione in ragione delle peculiarita'
locali, ovviamente nel rispetto di quanto previsto  dalla  richiamata
disciplina statale, che trova il proprio fondamento nell'esigenza  di
assicurare, fra l'altro, il rispetto anche da parte  delle  autonomie
dell'art.  117,  terzo  comma  e  degli  articoli  81  e   97   della
Costituzione. 
    Come chiarito da codesta ecc.ma Corte, i  principi  contabili  di
cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 sono, infatti,  al  centro
di un «intreccio polidirezionale delle competenze statali e regionali
in una sequenza dinamica e mutevole della legislazione» (sentenza  n.
184/2016) che involge diverse norme costituzionali, di cui  in  primo
luogo  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  che  come   detto
attribuisce   alla   competenza   esclusiva   statale   la    materia
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, ma anche  altri  parametri,
che la corretta armonizzazione  dei  bilanci  intende  salvaguardare,
quali il principio dell'equilibrio di bilancio  di  cui  all'art.  81
Cost., anche nell'ottica del rispetto dei vincoli comunitari  di  cui
agli  articoli  11  e  117  Cost.,  i  principi  di  buon   andamento
finanziario e della programmazione di cui all'art. 97 Cost. e  quello
del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.  117,  terzo
comma. 
    L'utilizzo delle prerogative  delle  autonomie,  in  particolare,
deve avvenire preservando la sostanza dell'ampio e complesso processo
di armonizzazione senza ridurne la portata attraverso  l'introduzione
di deroghe o integrazioni che finirebbero per riprodurre  aspetti  di
disomogeneita'  nei  conti  degli  enti  territoriali  (sentenza   n.
184/2016). 
    In linea con quanto esposto, ai sensi dell'art. 79, 4-octies  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  la
Provincia autonoma di Bolzano ha assunto l'obbligo  di  recepire  con
propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle regioni degli enti locali e dei loro enti e  organismi
strumentali, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
nonche'  dagli  presupposti  e   dalle   successive   modifiche,   in
particolare dalla disciplina del decreto legislativo  n.  267/2000  e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  in  modo  da  consentire
l'operativita' e  l'applicazione  delle  predette  disposizioni,  nei
termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del  2011  per
le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno («La regione e
le province si obbligano a recepire  con  propria  legge  da  emanare
entro il 31 dicembre 2014, mediante  rinvio  formale  recettizio,  le
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,
nonche' gli eventuali atti  successivi  e  presupposti,  in  modo  da
consentire   l'operativita'   e   l'applicazione    delle    predette
disposizioni nei termini indicati dal citato decreto  legislativo  n.
118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un
anno, subordinatamente all'emanazione  di  un  provvedimento  statale
volto  a  disciplinare  gli  accertamenti  di  entrata   relativi   a
devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di  dare  copertura
agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra
le entrate correnti e le spese correnti.»). 
    Il citato obbligo di rinvio recettizio  consente  alla  Provincia
autonoma  di  Bolzano  esclusivamente   l'utilizzo   della   potesta'
normativa limitatamente agli aspetti contabili non disciplinati dalla
richiamata disciplina statale, o da questa demandati all'ente e  alle
peculiarita' statutarie garantite alla provincia. 
    Come chiarito da codesta ecc.ma Corte nella  richiamata  sentenza
n. 184/2016, infatti, se e' ben vero che «Le  indefettibili  esigenze
di armonizzazione dei  conti  pubblici,  di  custodia  della  finanza
pubblica allargata e della sana gestione finanziaria  non  precludono
peculiari articolazioni del bilancio regionale fondate  sull'esigenza
di scandire la programmazione economico-finanziaria  nelle  procedure
contabili e le modalita' analitiche di illustrazione di progetti e di
interventi», e' necessario  che  la  peculiare  disciplina  posta  in
essere dagli enti locali sia «conciliabile e  rispettosa  dei  limiti
esterni  e  non  sia  in  contrasto  con  gli  standard   provenienti
dall'armonizzazione, dal  coordinamento,  dal  rispetto  dei  vincoli
europei e degli equilibri di bilancio». 
    Cio' detto, la legge in esame, al contrario, nel provvedere  alla
regolamentazione della disciplina contabile applicabile ai  comuni  e
alle comunita' comprensoriali della provincia, non solo  contravviene
all'obbligo di rinvio recettizio e, per  tale  profilo,  si  pone  in
contrasto diretto con il citato art. 79, 4-octies,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ma introduce  una
disciplina peculiare che opera  deroghe,  omissioni  ed  integrazioni
suscettibili di determinare incertezza e confusione in contrasto  con
quanto disposto dalla disciplina  statale  interposta  contenuta  nel
decreto legislativo n. 118/2011, nonche' nelle  norme  presupposte  e
successive  modifiche,  con  conseguente  violazione   dei   predetti
parametri costituzionali. (1) 
    Cio' premesso, la predetta  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano viene impugnata, giusta delibera del Consiglio  dei  ministri
di data 10 febbraio 2017,  depositata  in  estratto  in  allegato  al
presente ricorso, per i seguenti motivi: 
        1) art. 7 della legge provinciale  n.  25/2016  -  Violazione
degli articoli 11, 81 quarto e sesto comma,  97,  primo  comma,  117,
secondo comma, lettera e), terzo comma della Costituzione e dell'art.
79, comma quarto-octies, dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige/Sudtirol. 
    Come  riportato,  i  principi  contabili  di   cui   al   decreto
legislativo  n.  118  del  2011  sono  al  centro  di  un  «intreccio
polidirezionale delle competenze statali e regionali in una  sequenza
dinamica e mutevole della legislazione» (sentenza  n.  184/2016)  che
involge diverse norme costituzionali, di cui in  primo  luogo  l'art.
117, secondo comma, lettera  e),  che  come  detto  attribuisce  alla
competenza  esclusiva  statale  la  materia  dell'armonizzazione  dei
bilanci pubblici,  ma  anche  altri  parametri,  quali  il  principio
dell'equilibrio  di  bilancio  di  cui  all'art.  81   Cost.,   anche
nell'ottica del rispetto dei vincoli comunitari di cui agli  articoli
11 e 117 Cost., i principi di  buon  andamento  finanziario  e  della
programmazione di cui all'art. 97 Cost. e i principi di coordinamento
della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma terzo. 
    Alla luce di questi parametri, risulta in particolare illegittimo
per contrasto con la disciplina statale quanto disposto dall'art. 7. 
    L'art. 7 della legge provinciale  n.  25/2016  dispone  che:  «La
mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art.
193 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modifiche, comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per
servizi non espressamente previsti per legge. 
    Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di  impegni  gia'
assunti  nei  precedenti  esercizi.  Le  deliberazioni   assunte   in
violazione della presente norma sono nulle.». 
    L'art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che: 
    «4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di
riequilibrio previsti dal presente articolo  e'  equiparata  ad  ogni
effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione  di  cui
all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal  comma  2
del medesimo articolo.». 
    Il citato  comma  2  dell'art.  141,  rubricato  «Scioglimento  e
sospensione dei consigli comunali e provinciali» dispone che: 
    «2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma  1,  trascorso
il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che
sia stato predisposto  dalla  giunta  il  relativo  schema,  l'organo
regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando
il consiglio non abbia approvato nei termini di legge  lo  schema  di
bilancio predisposto dalla giunta, l'organo  regionale  di  controllo
assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli  consiglieri,
un termine non superiore a venti  giorni  per  la  sua  approvazione,
decorso il  quale  si  sostituisce,  mediante  apposito  commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del  provvedimento  sostitutivo  e'
data comunicazione  al  prefetto  che  inizia  la  procedura  per  lo
scioglimento del consiglio.». 
    Dunque, l'art. 7 introduce sanzioni in relazione ai provvedimenti
di salvaguardia degli esercizi in modo difforme  da  quanto  previsto
dalla legislazione nazionale. 
    L'art. 7, infatti, prevede tout  court  un  divieto  di  assumere
impegni e di pagare spese, ma, oltre a non prevedere l'«equiparazione
ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di  previsione
di cui all'art. 141», non contiene in particolare il  benche'  minimo
riferimento alla procedura di commissariamento di cui  all'art.  141,
comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    Ebbene, l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio
da parte dell'ente locale,  in  particolare  il  commissariamento,  e
cioe' l'affidamento ad un soggetto terzo della cura e rispetto  degli
obblighi di bilancio in sostituzione degli organi ordinari  dell'ente
locale, cui in applicazione dell'art. 79, 4-octies dello  statuto  la
provincia avrebbe dovuto rinviare,  sono  all'evidenza  strumento  di
garanzia indispensabile per assicurare il rispetto  della  disciplina
statale interposta di cui al decreto legislativo n. 118, e  per  essa
l'armonizzazione  dei  criteri  di  gestione  dei  bilanci   pubblici
prevista dall'art. 117, comma  2  l'equilibrio  di  bilancio  di  cui
all'art. 81 Cost., anche in una dimensione del rispetto  dei  vincoli
europei (articoli 11, 117, primo  comma  Cost.),  il  buon  andamento
finanziario e della programmazione di cui  all'art.  97  Cost.  e  la
corretta applicazione del coordinamento della finanza pubblica di cui
all'art. 117, comma terzo. 
    Ne discende che l'art. 7 viola i parametri indicati in rubrica; 
        2) art. 32, comma 3 della  legge  provinciale  n.  25/2016  -
Violazione degli articoli 11, 81, quarto e  sesto  comma,  97,  primo
comma, 117, primo  comma  (in  relazione  al  rispetto  «dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario»), secondo comma, lettera e) e
terzo comma (in  relazione  alla  materia  del  «Coordinamento  della
finanza pubblica») della Costituzione e degli articoli  8,  9  e  79,
terzo comma e comma quattro-octies, dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige/Sudtirol. 
    L'art. 32, comma 3 della legge  provinciale  n.  25/2016  dispone
che: 
    «3.  Le  competenze  attribuite  dal  titolo  VIII  del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive  modifiche,  alla
Corte dei conti e ricadenti nelle funzioni di  cui  all'art.  79  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,  e
successive  modifiche,  sono  svolte  dalla  Provincia  autonoma   di
Bolzano.». 
    Questa   disposizione,   dunque,   attribuisce   alla   provincia
determinate competenze in materia di controllo dei  bilanci  pubblici
degli enti locali strutturalmente deficitari  attribuite  alla  Corte
dei conti dal decreto legislativo n. 267/2000 (e segnatamente  quelle
previste  dagli   articoli   243-bis   «Procedura   di   riequilibrio
finanziario  pluriennale»  e  243-quater,   «Esame   del   piano   di
riequilibrio  finanziario  pluriennale  e  controllo  sulla  relativa
attuazione»). (2) 
    La  sostituzione   della   provincia   alla   Corte   dei   conti
nell'esercizio delle funzioni di controllo  sui  bilanci  degli  enti
locali  in  situazione  di  dissesto   strutturale   previste   dalla
legislazione interposta statale (decreto legislativo n.  118/2011,  e
norme presupposte contenute nel decreto  legislativo  n.  267/2000  e
successive modificazioni ed integrazioni) non assicura,  diversamente
dal controllo affidato  al  magistrato  contabile  in  ragione  della
natura  di  organo  giurisdizionale  di  quest'ultimo  e  della   sua
posizione di assoluta indipendenza, il  rispetto  dell'armonizzazione
dei criteri di gestione dei bilanci pubblici previsto dall'art.  117,
comma 2, lettera e), cui  in  applicazione  dell'art.  79,  4-octies,
dello statuto la provincia avrebbe  dovuto  rinviare,  dei  limiti  e
degli equilibri complessivi di finanza pubblica, presidiati dall'art.
81, quarto e sesto comma, del buon andamento e  della  programmazione
nella spesa pubblica di cui all'art. 97 del coordinamento della spesa
pubblica di cui all'art. 117  Cost.,  terzo  comma;  cosi'  come  non
assicura il rispetto dei vincoli di bilancio  assunti  nei  confronti
dell'Unione europea, la cui osservanza la Corte dei conti e' chiamata
a far correttamente rispettare nell'interesse dello Stato-Comunita'. 
    In proposito corre l'obbligo di ricordare che codesta Corte,  con
sentenza  n.  40  del  2014,  ha  gia'  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale di norma analoga a quella contenuta  nell'art.  32,  e
cioe' dell'art. 12, comma 2, della legge Provincia di Bolzano  n.  22
del 2012, che sostituiva il  controllo  della  Corte  dei  conti  con
quello della  provincia  sul  bilancio  degli  enti  locali  previsto
dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000, per  contrasto
con l'art. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. e gli articoli
8, 9 e 79 dello statuto speciale «in quanto sottrae - per  acquisirlo
alla sfera funzionale  della  provincia,  in  assenza  di  previsione
statutaria - alla  Corte  dei  conti,  organo  a  cio'  deputato  dal
legislatore statale, il sindacato sulla  legittimita'  e  regolarita'
dei bilanci degli enti locali della provincia autonoma, finalizzato a
verificare il rispetto - in detto ambito provinciale - dei  limiti  e
degli equilibri complessivi di finanza pubblica, alla cui  attuazione
detti enti concorrono.», evidenziando che nello statuto regionale non
vi e' norma che autorizzi una simile acquisizione di competenze  alla
provincia (articoli 8 e 9, e 79 dello statuto). 
    Segnatamente cosi' e' dato leggere nel richiamato  precedente  di
codesta Corte, in relazione ai parametri  dell'art.  81  e  dell'art.
117, terzo comma: «... Dal combinato dell'art.  12,  comma  2,  della
legge Provincia  di  Bolzano  n.  22  del  2012  e  delle  richiamate
disposizioni del TUEL emerge che la norma impugnata trasferisce - per
quel che riguarda gli enti locali del  territorio  provinciale  -  le
competenze assegnate dal TUEL alla Corte  dei  conti  ad  un  proprio
organismo di valutazione, modificando ratione loci  una  funzione  di
controllo assegnata dalla legge statale alla magistratura  contabile.
In tal modo la provincia ritiene  di  avere  esercitato  una  propria
competenza sulla base degli  articoli  79,  80  e  81  dello  statuto
speciale. 
    4.2. Questa Corte ha  gia'  precisato  che  la  competenza  delle
regioni a statuto speciale e delle  province  autonome  di  istituire
forme di sindacato sugli enti locali del proprio territorio non  pone
in discussione la finalita' di  uno  strumento,  quale  il  controllo
affidato alla Corte dei conti, «in veste di organo terzo (sentenza n.
64 del 2005) a servizio dello «Stato-comunita'» (sentenze n.  29  del
1995 e n. 470  del  1997),  [Garante  del  rispetto]  dell'equilibrio
unitario della finanza pubblica complessiva. Del resto, la necessita'
di coordinamento  della  finanza  pubblica  [...]  riguarda  pure  le
regioni  e  le  province  ad  autonomia  differenziata,  non  potendo
dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della «finanza pubblica
allargata», come gia' affermato  da  questa  Corte  (in  particolare,
sentenza n. 425 del 2004)» (sentenza n. 267 del 2006). 
    La coesistenza di competenze parallele della Corte  dei  conti  e
degli enti territoriali ad autonomia speciale non comporta affatto  -
come di seguito meglio precisato - che i  controlli  cosi'  intestati
siano  coincidenti  e  sovrapponibili  e  neppure  che  la  provincia
autonoma sia  titolare  di  una  potesta'  legislativa  in  grado  di
concentrarle nella propria sfera di attribuzione. 
    Innanzitutto, le due tipologie di sindacato attribuite alla Corte
dei conti ed alla Provincia  autonoma  di  Bolzano  sono  ispirate  a
ragioni e modalita' di esercizio diverse,  anche  con  riguardo  agli
interessi in concreto tutelati; che  nel  primo  caso  riguardano  la
finanza statale nel suo complesso, nel secondo quella provinciale. 
    4.3. La diversita' finalistica e morfologica tra i  controlli  in
materia finanziaria, di cui possono essere intestatarie le regioni  a
statuto speciale e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e
quelli spettanti alla Corte dei conti  rende  opportuno  un  richiamo
circa i vigenti rapporti tra la disciplina del  patto  di  stabilita'
esterno e quello interno, e -  piu'  in  generale  -  tra  i  vincoli
finanziari concordati dall'Italia in ambito comunitario ed i  criteri
attraverso cui lo Stato ripartisce la portata delle  restrizioni  tra
gli  enti  del  settore  pubblico   allargato,   in   primis   quelli
territoriali.  Infatti,  e'  proprio  con  riguardo  alle   complesse
relazioni finanziarie nascenti da tali obblighi  che  si  pongono  in
regime di strumentalita' le  disposizioni  contenute  nell'art.  148,
comma 1, e nell'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000,
come rispettivamente modificato ed introdotto dall'art. 3,  comma  1,
lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012. 
    Il patto di stabilita' esterno e, piu' in generale, i vincoli  di
finanza pubblica obbligano l'Italia nei confronti dell'Unione europea
ad adottare politiche di contenimento della spesa,  il  cui  rispetto
viene  verificato  in  relazione  al   bilancio   consolidato   delle
amministrazioni pubbliche (sentenze n. 138 del 2013, n. 425 e  n.  36
del 2004). Al fine  di  assicurare  il  rispetto  di  detti  obblighi
comunitari,  e'  necessario   predisporre   controlli   sui   bilanci
preventivi  e  successivi  delle   amministrazioni   interessate   al
consolidamento,   operazione   indispensabile   per   verificare   il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  sottesi   ai
predetti vincoli. Questi ultimi, in  quanto  derivanti  dal  Trattato
sull'Unione europea e dagli altri accordi stipulati in materia,  sono
direttamente riconducibili, oltre che al «Coordinamento della finanza
pubblica» invocato dal ricorrente, anche ai  parametri  di  cui  agli
articoli 11 e 117, primo comma Cost., che  vi  sono  inscindibilmente
collegati,  poiche'  nel  caso  specifico  il  coordinamento  adempie
principalmente alla finalita' di predisporre  strumenti  efficaci  di
sindacato sul rispetto del vincolo gravante sul complesso  dei  conti
pubblici, dalla cui sommatoria dipendono i risultati suscettibili  di
comparazione  per  verificare  il   conseguimento   degli   obiettivi
programmati. 
    Detti obblighi hanno origine - come gia' sottolineato  da  questa
Corte (sentenza n. 36 del 2004) - nel momento  in  cui  il  patto  di
stabilita'   ha   assunto   cogenza   anche   nei   confronti   delle
amministrazioni  pubbliche  che  partecipano  al  bilancio  nazionale
consolidato. Quest'ultimo  deve  corrispondere  ai  canoni  stabiliti
dalla stessa Unione  europea  mentre  le  sue  componenti  aggregate,
costituite  dai  bilanci  degli  enti  del  settore  allargato,  sono
soggette alla disciplina statale  che  ne  coordina  il  concorso  al
raggiungimento dell'obiettivo stabilito in sede comunitaria. 
    I controlli delle sezioni  regionali  della  Corte  dei  conti  -
previsti  a  partire  dalla  emanazione  dell'art.  1,  commi  166  e
seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge
finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL  -  hanno
assunto  progressivamente  caratteri  cogenti   nei   confronti   dei
destinatari (sentenza n.  60  del  2013),  proprio  per  prevenire  o
contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare
l'equilibrio del bilancio (art.  81  Cost.)  e  di  riverberare  tali
disfunzioni sul conto consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,
vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato
finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. 
    Dunque, tale tipo di sindacato, che la norma  impugnata  vorrebbe
concentrare nella sfera di attribuzioni della Provincia  autonoma  di
Bolzano, e' esercitato nell'interesse dello Stato per  finalita'  che
riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e  non  puo'  essere
confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad  autonomia
speciale. 
    Per la sua intrinseca finalita' questo tipo di verifica non  puo'
essere affidato ad un singolo ente autonomo territoriale, ancorche' a
statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare  la  conformita'  ai
canoni nazionali, la neutralita',  l'imparzialita'  e  l'indipendenza
con  riguardo  agli  interessi  generali   della   finanza   pubblica
coinvolti.   Questi   ultimi   trascendono   l'ambito    territoriale
provinciale e si pongono potenzialmente anche in rapporto  dialettico
con gli interessi della  Provincia  autonoma  sotto  il  profilo  del
concreto riscontro  delle  modalita'  con  cui  i  singoli  enti  del
territorio provinciale rispettano  i  limiti  di  contenimento  della
spesa ...». 
    Cosi', inoltre, si  e'  espressa  codesta  Corte  nella  medesima
sentenza in relazione al parametro di cui all'art.  79,  terzo  comma
dello  statuto  (ed  agli  articoli  8  e  9  sulle  competenze   del
legislatore provinciale che all'evidenza non prevedono la  competenza
esercitata con l'art. 32): 
    «4.5.  Cio'  non  vuol  dire  che,  pur  nella  loro  teleologica
diversita', i controlli della Corte dei conti e quelli regionali  non
possano essere funzionalmente collegati. In tale prospettiva  risulta
perfettamente coerente la stessa  impostazione  dell'art.  79,  terzo
comma,  dello  statuto  del  Trentino-Alto  Adige,   invocato   dalla
resistente a sostegno della propria tesi. 
    Detta  disposizione  prevede  che:  «Al  fine  di  assicurare  il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province
concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai  saldi  di
bilancio  da  conseguire  in  ciascun  periodo.  Fermi  restando  gli
obiettivi complessivi  di  finanza  pubblica,  spetta  alle  province
stabilire gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'  interno  e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  agli  enti
locali,  ai  propri  enti  e  organismi  strumentali,  alle   aziende
sanitarie, alle universita' non statali di cui all'art. 17, comma 120
della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  alle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle  stesse  in  via
ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni  e  per
gli  altri  enti  nel  restante  territorio  nazionale.  A  decorrere
dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  sono
determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini  di
indebitamento netto derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni
recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le
province vigilano  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica da parte degli enti di cui al presente comma  ed  esercitano
sugli stessi il controllo successivo  sulla  gestione  dando  notizia
degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». 
    E' evidente il collegamento  funzionale  di  tale  norma  con  il
controllo assegnato dal legislatore statale  alla  Corte  dei  conti:
essa prevede che gli  esiti  del  controllo  della  regione  e  delle
province autonome finalizzato  al  coordinamento  territoriale  siano
comunicati alle competenti sezioni della Corte dei conti, al fine  di
integrare  in  modo  appropriato   l'istruttoria   di   quest'ultima,
necessaria per esercitare il sindacato di legittimita' e  regolarita'
sui bilanci dei singoli enti locali, a  sua  volta  strumentale  alla
verifica degli esiti di conformita' ai vincoli comunitari e nazionali
sui bilanci  degli  enti  pubblici  operanti  nell'intero  territorio
nazionale. 
    Dunque, lo statuto non attribuisce  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano  una  competenza  diretta  di  controllo  di  legittimita'  e
regolarita'  sui  conti  degli  enti  locali,  ma  collega   le   sue
attribuzioni in materia di sindacato sulla gestione e  sulla  finanza
locale  a  quelle  demandate  alla  Corte  dei  conti,  in  tal  modo
indirettamente riconoscendone l'alterita'. 
    4.6. In questa prospettiva non ha fondamento neppure  l'ulteriore
eccezione  della  Provincia  autonoma   di   Bolzano,   secondo   cui
l'intestazione alla Corte dei conti di  un  tipo  di  sindacato  come
quello degli articoli 148, comma 1 e 148-bis del decreto  legislativo
n. 267 del 2000 non sarebbe compatibile con la particolare  autonomia
riconosciuta dalle norme costituzionali e  dallo  statuto  e  con  la
natura collaborativa del controllo della Corte dei conti. 
    Le considerazioni precedentemente svolte circa la  finalita'  del
controllo di legittimita' e regolarita' di  cui  agli  articoli  148,
comma 1, e 148-bis  del  TUEL  e  la  stretta  correlazione  di  tale
attivita' con gli articoli 81,  quarto  comma,  e  117,  terzo  comma
Cost., giustificano anche il conferimento alla  Corte  dei  conti  di
poteri atti a prevenire con efficacia  diretta  pratiche  lesive  del
principio della  previa  copertura  e  dell'equilibrio  dinamico  del
bilancio degli enti locali (sentenze n. 266,  n.  250  e  n.  60  del
2013). 
    Dette misure interdittive  non  sono  indici  di  una  supremazia
statale ne' di un  potere  sanzionatorio  nei  confronti  degli  enti
locali e neppure sono riconducibili  al  controllo  collaborativo  in
senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo
Stato ha assunto nei confronti dell'Unione  europea  in  ordine  alle
politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai  principi
di coordinamento e  di  armonizzazione  dei  conti  pubblici,  [detti
controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure  atte  a
prevenire pratiche contrarie ai principi  della  previa  copertura  e
dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del  2013),  che
ben si  giustificano  in  ragione  dei  caratteri  di  neutralita'  e
indipendenza del controllo di  legittimita'  della  Corte  dei  conti
(sentenza n. 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014). 
    In  particolare,  il  controllo  di  legittimita'  e  regolarita'
contabile attribuito alla Corte  dei  conti  per  questi  particolari
obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007
e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso e' affidato il giudizio se i
bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto  di
stabilita',  siano  deliberati  in  equilibrio   e   non   presentino
violazioni delle regole espressamente previste per  dette  finalita'.
Fermo restando che questa Corte si e' gia'  pronunciata,  dichiarando
infondato  il  conflitto  di  attribuzione  sollevato  dalla   stessa
Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di  questo  tipo  di
controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte
dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di  legittimita'  e
regolarita' sui conti  circoscrive  la  funzione  della  magistratura
contabile alla  tutela  preventiva  e  concomitante  degli  equilibri
economici dei bilanci  e  della  sana  gestione  finanziaria  secondo
regole di coordinamento della finanza  pubblica  conformate  in  modo
uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la  particolare
autonomia   politica   ed   amministrativa   delle    amministrazioni
destinatarie. (sentenza n. 39 del 2014). 
    4.7. Dunque, l'art. 12, comma 2, della legge Provincia di Bolzano
n. 22 del 2012 viola gli articoli 81,  quarto  comma,  e  117,  terzo
comma Cost., e gli articoli 8, 9 e 79 dello statuto speciale  e  deve
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto sottrae -
per acquisirlo alla sfera funzionale della provincia, in  assenza  di
previsione statutaria - alla Corte dei conti, organo a cio'  deputato
dal  legislatore  statale,  il   sindacato   sulla   legittimita'   e
regolarita' dei bilanci degli enti locali della  provincia  autonoma,
finalizzato a verificare il rispetto - in detto ambito provinciale  -
dei limiti e degli equilibri complessivi di  finanza  pubblica,  alla
cui attuazione detti enti concorrono.». 
    In altra fattispecie, sempre riguardante la Provincia di  Bolzano
ed i rapporti tra controlli amministrativi e  controlli  del  giudice
contabile, codesta Corte ha, inoltre, esaltato il ruolo  della  Corte
dei conti, evidenziandone la funzione di presidio per  assicurare  il
rispetto da parte  dello  Stato  italiano  dei  vincoli  di  bilancio
assunti in  sede  europea  (Corte  costituzionale  n.  60/2013):  «Ne
consegue l'infondatezza del  ricorso,  posta  la  collocazione  delle
funzioni di controllo rispettivamente spettanti alla Corte dei  conti
e alla Provincia  autonoma  di  Bolzano  su  piani  distinti,  seppur
concorrenti nella verifica delle condizioni  di  tenuta  del  sistema
economico-finanziario nazionale. Alla  Corte  dei  conti  e'  infatti
attribuito il controllo  sull'equilibrio  economico  finanziario  del
complesso  delle  amministrazioni  pubbliche  a  tutela   dell'unita'
economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali
(articoli  81,  119   e   120   Cost.)   e   ai   vincoli   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e  117,
primo comma,  Cost.):  equilibrio  e  vincoli  che  trovano  generale
presidio nel sindacato  della  Corte  dei  conti  quale  magistratura
neutrale  ed   indipendente,   garante   imparziale   dell'equilibrio
economico-finanziario del settore pubblico. Alla  provincia  autonoma
spettano invece diverse forme di  controllo  interno  sulla  gestione
delle risorse finanziarie, ancorche' declinate in forma differenziata
rispetto agli altri enti territoriali secondo quanto  previsto  dalle
peculiari condizioni dello statuto di autonomia. Ne' puo' trascurarsi
che  tale  distinzione,  su  cui  poggia   l'estensione   agli   enti
territoriali  dotati  di  autonomia  speciale  del  controllo   sulla
legalita' e sulla regolarita' della  gestione  economico-finanziaria,
assuma ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma
1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione  del
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale),  che,
nel comma premesso all'art. 97 Cost.,  richiama  il  complesso  delle
pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento  dell'Unione
europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e  la  sostenibilita'
del debito pubblico.». 
    Dunque, con l'art. 32 la  provincia  autonoma  nel  sottrarre  le
competenze assegnate dal TUEL alla Corte dei conti e  modificare  una
funzione di controllo assegnata dalla legge statale alla magistratura
contabile, e' incorsa per le anzidette motivazioni  nella  violazione
dei parametri predetti atteso che il controllo esercitato dalla Corte
dei conti e' insostituibile non  potendo  il  controllo  affidato  ad
altro organo amministrativo assicurare con la medesima efficacia  «la
conformita' ai canoni nazionali, la  neutralita',  l'imparzialita'  e
l'indipendenza con riguardo agli  interessi  generali  della  finanza
pubblica coinvolti.» (Corte costituzionale n. 40/2014). 

(1) Solo per completezza si evidenzia che la  Provincia  autonoma  di
    Bolzano, con l'art. 35 della  legge  in  esame,  ha  abrogato  la
    precedente legge provinciale n. 17 del 2015 di pari oggetto,  che
    in relazione a taluni articoli e' stata  oggetto  di  impugnativa
    dinanzi alla Corte costituzionale  per  incompatibilita'  con  la
    disciplina recata dal decreto legislativo n. 118 del 2011. 

(2) Art. 243-ter (Fondo di rotazione  per  assicurare  la  stabilita'
    finanziaria  degli  enti  locali):   «1.   Per   il   risanamento
    finanziario degli enti locali che hanno deliberato  la  procedura
    di riequilibrio finanziario di  cui  all'art.  243-bis  lo  Stato
    prevede  un'anticipazione  a  valere  sul  Fondo  di   rotazione,
    denominato: "Fondo di  rotazione  per  assicurare  la  stabilita'
    finanziaria degli enti locali".  2.  Con  decreto  del  Ministero
    dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle
    finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
    da emanare entro il 30 novembre 2012, sono  stabiliti  i  criteri
    per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione  di
    cui al comma 1 attribuibile a ciascun  ente  locale,  nonche'  le
    modalita' per la concessione e per la restituzione  della  stessa
    in  un  periodo  massimo  di  dieci  anni  decorrente   dall'anno
    successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione  di  cui
    al comma 1. 3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
    attribuibile a  ciascun  ente  locale,  nei  limiti  dell'importo
    massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in  euro
    20 per abitante per le province o per  le  citta'  metropolitane,
    per abitante e  della  disponibilita'  annua  del  Fondo,  devono
    tenere anche conto: a) dell'incremento percentuale delle  entrate
    tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del  piano  di
    riequilibrio pluriennale; b) della  riduzione  percentuale  delle
    spese correnti previste nell'ambito  del  piano  di  riequilibrio
    pluriennale. Art. 243-quater (Esame  del  piano  di  riequilibrio
    finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione). -
    1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di  cui  all'art.
    243-bis, comma 5 il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
    e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della
    Corte dei conti, nonche' alla commissione di cui all'art. 155, la
    quale,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
    presentazione del piano, svolge la necessaria  istruttoria  anche
    sulla base delle  Linee  guida  deliberate  dalla  sezione  delle
    autonomie della Corte dei conti. All'esito  dell'istruttoria,  la
    commissione  redige  una  relazione  finale,  con  gli  eventuali
    allegati, che e' trasmessa alla sezione  regionale  di  controllo
    della Corte dei conti. 2. In fase istruttoria, la commissione  di
    cui all'art. 155 puo' formulare rilievi o richieste  istruttorie,
    cui l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta  giorni.  Ai
    fini dell'espletamento delle funzioni assegnate,  la  commissione
    di cui al comma I si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi,
    gettoni di presenza o rimborsi  di  spese,  di  cinque  segretari
    comunali e  provinciali  in  disponibilita',  nonche'  di  cinque
    unita'  di  personale,  particolarmente  esperte   in   tematiche
    finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco
    e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 3. La
    sezione regionale di controllo della Corte dei  conti,  entro  il
    termine  di  trenta  giorni  dalla  data   di   ricezione   della
    documentazione di cui al comma 1,  delibera  sull'approvazione  o
    sul diniego del piano, valutandone  la  congruenza  ai  fini  del
    riequilibrio. In caso di approvazione del  piano,  la  Corte  dei
    conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in  sede  di
    controllo,  effettuato  ai  sensi  dell'art.  243-bis,  comma  6,
    lettera a), apposita pronuncia. 4. La delibera di accoglimento  o
    di diniego di approvazione del piano di riequilibrio  finanziario
    pluriennale  e'  comunicata  al  Ministero  dell'interno.  5.  La
    delibera di approvazione o  di  diniego  del  piano  puo'  essere
    impugnata entro  trenta  giorni,  nelle  forme  del  giudizio  ad
    istanza di parte, innanzi alle sezioni riunite  della  Corte  dei
    conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio
    della propria giurisdizione esclusiva  in  tema  di  contabilita'
    pubblica,  ai  sensi  dell'art.   103,   secondo   comma,   della
    Costituzione, entro trenta giorni dal deposito del ricorso.  Fino
    alla  scadenza  del  termine  per  impugnare  e,  nel   caso   di
    presentazione del  ricorso,  sino  alla  relativa  decisione,  le
    procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti  dell'ente  sono
    sospese. Le medesime sezioni  riunite  si  pronunciano  in  unico
    grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui
    ricorsi  avverso  i  provvedimenti  di  ammissione  al  Fondo  di
    rotazione di cui all'art.  243-ter.  6.  Ai  fini  del  controllo
    dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
    approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria  dell'ente
    trasmette al Ministero dell'interno  e  alla  competente  sezione
    regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi
    alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo  stato  di
    attuazione  del  piano  e  sul  raggiungimento  degli   obiettivi
    intermedi fissati dal piano stesso, nonche', entro il 31  gennaio
    dell'anno  successivo  all'ultimo  di  durata  del   piano,   una
    relazione finale sulla completa attuazione dello stesso  e  sugli
    obiettivi di riequilibrio raggiunti. 7. La mancata  presentazione
    del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis, comma  5,  il
    diniego dell'approvazione  del  piano,  l'accertamento  da  parte
    della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
    e reiterato mancato rispetto degli  obiettivi  intermedi  fissati
    dal piano, ovvero  il  mancato  raggiungimento  del  riequilibrio
    finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del  piano
    stesso, comportano  l'applicazione  dell'art.  6,  comma  2,  del
    decreto legislativo  n.  149  del  2011,  con  l'assegnazione  al
    Consiglio dell'ente, da  parte  del  Prefetto,  del  termine  non
    superiore a venti  giorni  per  la  deliberazione  del  dissesto.
    7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano,  dovesse
    emergere, in sede di monitoraggio,  un  grado  di  raggiungimento
    degli obiettivi intermedi superiore rispetto a  quello  previsto,
    e' riconosciuta all'ente  locale  la  facolta'  di  proporre  una
    rimodulazione dello stesso, anche in termini di  riduzione  della
    durata del piano medesimo. Tale proposta,  corredata  del  parere
    positivo   dell'organo   di   revisione   economico   finanziaria
    dell'ente, deve essere presentata  direttamente  alla  competente
    sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti.   Si
    applicano i commi 3, 4 e 5. 7-ter. n caso di esito positivo della
    procedura di  cui  al  comma  7-bis,  l'ente  locale  provvede  a
    rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione  della
    minore durata dello  stesso.  Restano  in  ogni  caso  fermi  gli
    obblighi   posti    a    carico    dell'organo    di    revisione
    economico-finanziaria previsti dal comma 6.».